Si prende spunto da un recente pronunciamento della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio per rivedere le condizioni applicative del contributo unificato in ambito tributario che, se riguarda una intimazione di pagamento, va pagato in base agli atti che si impugnano ossia le cartelle di pagamento a cui si riferiscono.
Trattandosi di una intimazione di pagamento, tale atto impugnato deve essere posto in relazione con gli atti che ne sono il presupposto ossia le cartelle di pagamento, già notificate al contribuente.
Il contributo unificato Tributario (CUT): la disciplina
Il contributo unificato tributario (CUT), introdotto nel 2011, possiede le specifiche del tributo ovvero la doverosità della prestazione e la connessione di questo ad una spesa pubblica.
Si evidenzia che tale contributo, presente anche nel giudizio civile, è disciplinato dalle norme del Dpr n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), il quale prevede, al primo comma, che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ogni grado di giudizio, nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo quanto previsto dall’art. 10.
Il contribuente che presenta ricorso dinanzi al giudice tributario è tenuto, pena l’applicazione di una sanzione, a dichiarare nella parte relativa alle conclusioni il valore della controversia, determinato per ogni atto impugnato anche in appello e anche in caso di prenotazione a debito (cfr. art. 14 del TUSG).
Da ciò deriva che le cartelle di pagamento sottese all’avviso di pagamento impugnato ed impugnate unitamente ad essa, possono essere oggetto di impugnazione solo ove si dimostri che queste non siano state mai notificate o che la notifica sia nulla in quanto eseguita in modo irrituale.
Al fine della presentazione del ricorso (principale o incidentale) dinanzi al giudice tributario è dovuto il contributo unificato che varia a seconda del valore della controversia, intendendo per quest’ultima l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (in allegato vedi Tabella importi dei Contributi Unificati dovuti per scaglioni).
La ricevuta del versamento va allegata alla copia del ricorso da depositare o trasmettere presso l’ufficio di segreteria della competente Corte di giustizia tributaria (Cfr. le