La controversia avente ad oggetto la concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche (contributo a fondo perduto perequativo) non ha natura tributaria e la competenza spetta al giudice ordinario.
Pertanto il ricorso avverso il diniego al contributo in esame (c.d. ricevuta di scarto), introdotto dal decreto sostegni-bis ed erogato dall’Agenzia delle entrate, è di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Esamine di un caso all’attenzione della CGT di Belluno.
Contributo perequativo: la normativa
Il contributo perequativo, classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.
L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.
Il contributo a fondo perduto perequativo è stato introdotto per favorire i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, Italiano titolari