In caso di somme non pagate per la Tarsu, il Comune può procedere alla liquidazione della tassa e alla iscrizione a ruolo dell’anno precedente senza la notifica dell’avviso di accertamento e quindi senza applicazione delle sanzioni.
Resta salva la facoltà del Comune di emettere un avviso di accertamento, anziché iscrivere a ruolo il tributo, e se quest’ultimo decide di notificare l’avviso deve farlo senza applicazioni delle sanzioni.
TARSU: il quadro normativo

Tale tributo è stata sostituito da ultimo dalla TARI che è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La Ta.Ri. è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità anno 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).
Dal 2014, pertanto, la Ta.Ri. ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.
Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata da

