La scuola calcio è attività commerciale?

Vediamo quali sono le problematiche fiscali relative alla gestione di una scuola calcio da parte di un’associazione sportiva dilettantistica…

La gestione di una scuola calcio da parte di una associazione sportiva dilettantistica ricade fra le attività commerciali o quelle non commerciali? 

Vediamo le problematiche fiscali di questo tipo di attività….

 

L’attività non commerciale di un’associazione sportiva dilettantistica

scuola calcio problematiche fiscaliL’articolo 143, comma 1, del Tuir prevede che, ai fini della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali,

non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione”.

Il comma 3 prevede che fra le condizioni che qualificano una attività “non commerciale” c’è l’attuazione degli scopi istituzionali in assenza di una specifica organizzazione.

Tale requisito, ovviamente da verificare volta per volta, si concretizza, ad esempio, qualora l’attività venga svolta nell’impianto sportivo gestito dall’Associazione stessa e con l’utilizzo degli stessi insegnanti o preparatori atletici.

Tale comma prevede la non imponibilità, ai fini Ires, per le prestazioni di enti non commerciali associativi, in presenza delle seguenti condizioni:
  • deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le Asd;

  • l’attività deve essere effettuata “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” dell’ente;

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

I riflessi IVA

Ai fini iva, invece, è esclusa dall’imposta l’attività svolta dalle Associazioni sportive dilettantistiche nei confronti degli associati o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Pertanto, in presenza di tali requisiti, l’attività di formazione sportiva effettuata dalle Asd sarà esclusa da Iva se resa nei confronti degli associati o altre associazioni come sopra specificato, ma anche nei confronti dei frequentatori se sono “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

In assenza di soggetti associati o tesserati, anche se frequentatori e/o praticanti, si applicherà l’Iva nella misura ordinaria.

Per l’applicazione della agevolazione ai fini Ires e ai fini Iva, è altresì necessario che gli enti interessati conformino i loro statuti alle clausole dirette a garantire la non lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo.

Gli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione devono comunicare all’Agenzia, mediante modello Eas, i dati e le notizie rilevanti agli effetti fiscali.

In tal senso, si  è espressa l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta alla consulenza giuridica n. 7/2022.

 

NDR: Approfondisci qui: La riforma dell’esenzione dall’IVA di alcune attività commerciali esercitabili dalle associazioni senza scopo di lucro

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 29 Dicembre 2022