Superbonus fino al 2025 nelle zone terremotate: a quali condizioni
Il condominio di un Comune in stato di emergenza a causa del terremoto del maggio 2012, può beneficiare della detrazione del 110 % per i lavori “trainanti” e “trainati” effettuati fino al 31 dicembre 2025 a patto che sia dimostrato, tramite scheda AeDES o altro documento analogo, il nesso causale tra i danni subiti e l’evento sismico; è l’interessante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Il quesito: ristrutturazione edificio condominiale a seguito danni da eventi sismici
Un condominio nel porre una istanza all’Agenzia delle Entrate fa presente che intende effettuare un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio condominiale e che la Regione ha riconosciuto un contributo per la ricostruzione a seguito dei danni causati all'edificio dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, tuttavia, non copre per intero le spese che saranno sostenute.
Lo stesso condominio istante fa presente, inoltre, che:
- nel mese di giugno 2021 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori ma gli stessi non stati ancora avviati;
- saranno effettuati interventi strutturali e di isolamento termico che interesseranno le parti comuni dell'edificio (interventi "trainanti") nonché le singole unità residenziali provviste di riscaldamento (interventi "trainati") mediante la sostituzione degli infissi e degli oscuranti;
- gli interventi comporteranno un salto di due classi energetiche mediante l'impiego di materiali più performanti ed aventi caratteristiche che soddisfano i criteri ambientali minimi (CAM);
- le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione non sono state oggetto di altre agevolazioni fiscali fruite dai condomini.
La finalità dell’istanza all’Agenzia delle Entrate è finalizzata a sapere se:
- l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante inte