L’utilizzo del contratto di collaborazione per i lavoratori sportivi e per quelli con mansioni amministrativo – gestionali: vediamo cosa cambia fra le due tipologie.
Il 1° comma dell’art. 25 del D.lgs 36/2021 definisce lavoratore sportivo:
“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara (l’arbitro) che […], indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (quindi con l’esclusione dei volontari di cui all’art. 29: è l’onerosità della prestazione sportiva a caratterizzare il lavoratore ed il rapporto di lavoro sportivo).
E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti singoli enti affilianti (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con l’esclusione delle mansioni di carattere amministrativo – gestionale”.
Da ciò deriva che il rapporto di lavoro sportivo può essere di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa) (2° comma).[1]
Oltre a ciò, prima di esaminare le agevolazioni sull’IRPEF riservate a coloro che percepiscono compensi dalle associazioni o società sportive dilettantistiche dobbiamo segnalare che esse, prima del Dlgs 36/2021, già godevano di un regime lavoristico di favore che era previsto dalla lettera d) del 2° comma dell’art. 2 del Decreto Legislativo n° 81 del 2015 (facente parte del c.d. “Jobs act” che disciplina i contratti individuali di lavoro) e che è stata abrogata dall’art. 52, comma 1°, lettera d) del Dlgs 36/2021, modificato dall’art. 30 del Dlgs 136/2022.
Questa disposizione è stata sostituita dal nuovo art. 28 del D.lgs 36/2021 sostituito dall’art. 16 del Dlgs 163/2022.
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportivo
L’attuale art. 28 del Dlgs 36/2021 prevede che le ASD e le SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI o dal CIP (la c.d. “area del dilettantismo”), incluse quelle che hanno la qualifica di ETS, possano utilizzare il contratto di