Una recente sentenza di merito ha chiarito che in presenza di fatture solo soggettivamente inesistenti, l’ufficio finanziario deve dimostrare sulla base di elementi specifici che il contribuente poteva sapere che l’operazione fosse inserita in un piano fraudolento, soprattutto se riferita ad attività incluse in una “frode carosello”.
In particolare, non può essere richiesto al contribuente di essere informato, usando l’ordinaria diligenza, circa eventuali notizie sulla società fornitrice che le avrebbero consentito di disporre un piano di azione circa la sostanziale inesistenza del contraente e, conseguentemente, la natura fraudolenta dell’operazione.
Fatturazione inesistente: normativa
Si può parlare di fatture oggettivamente inesistenti quando viene fatturata una certa operazione, ma nella realtà ne è stata effettuata un’altra, ovvero non è stata realmente posta in essere alcuna operazione.
L’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è disciplinata dall’art. 8, comma 1, del d lgs n. 74/2000 – come modificato dall’art. 39 D.L. n. 124/2019 -, secondo cui:
“è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
Si intende per evasione fiscale sistemi illeciti per i quali l’assoggettamento all’imposta è occultato o ignorato, ossia il contribuente paga meno di quanto dovuto per legge occultando redditi o informazioni alle amministrazioni fiscali.
Il successivo art. 9 del medesimo decreto prevede una esimente per coloro che concorrono con il soggetto che si avvale di fatture o altri documenti falsi, escludendo la configurazione del reato di emissione di fatture false.
La norma di cui all’art. 8 mira a punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la fattispecie trova applicazione qualunque sia l’ammontare dell’imposta evasa.
Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (emissione o rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti); per la giurisprudenza la fattispecie si configura anche laddove l’oggett