Il decreto Aiuti-quater stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Le novità in materia di IMU contenute nel Decreto Aiuti quater
Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 179, pubblicato sulla G.U. 18 novembre 2022, n. 270, cd. decreto Aiuti quater, all’articolo 12, contiene importanti novità in materia di IMU.
In particolare, il comma 1, dell’articolo 12, reca l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU), per il settore dello spettacolo.
Si rammenta che l’articolo 78, del decreto-legge n. 104 del 2020, e ss.mm.ii. cd. decreto Rilancio, prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.
L’esenzione IMU per gli immobili del settore spettacolo
La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
Inoltre, ai sensi del comma 3, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.
Ai sensi del comma 4, l’efficacia di tale esenzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
In base a tale interpretazione autentica, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019), non è dovuta per gli immobili di cui all’articolo 78, comma 1, lettera d), ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del