Sono state rese disponibili indicazioni riguardanti il caso in cui siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata per la cessione o sconto di bonus edilizi, nonchè la questione riguardante la remissione in bonis in presenza dei requisiti sostanziali per fruire della detrazione d’imposta a condizione che sia versata la sanzione di € 250,00.
Comunicazione di sconto o cessione di bonus edilizi: errori e remissione in bonis
La responsabilità solidale
La normativa dettata agli artt. 119, 119-ter e 122-bis del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in L. 17.07.2020. n. 77, dettata in materia di bonus edilizi, è stata recentemente oggetto di integrazione, tra l’altro, da parte dell’art. 33-ter del D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. in L. 21.09.2022, n. 142.
Tale norma ha introdotto modifiche al regime della responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o dei cessionari che hanno acquisito il relativo credito.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito il concetto di responsabilità nei casi di dolo o colpa grave.
In particolare, è stato chiarito che la responsabilità solidale vige in presenza di dolo o colpa grave, mentre non rileva la colpa lieve.
In tale ottica l’acquisizione delle asseverazioni e del visto di conformità limita sempre la responsabilità solidale del fornitore e del cessionario alle ipotesi descritte[1].
Violazione dolosa
È intesa come:
“la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”.
Ad esempio, il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, oppure quando il carattere fittizio del credito sia manifestatamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e nonostante ciò il cessionario proceda comunque alla compensazione dello stesso.
Colpa grave
Si tratta di un concetto che va valutato soprattutto in considerazione dell’attività professionale o d’impresa esercitata dal soggetto che acquista il credito che sussiste quando:
“l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.
Si rivela la colpa grave, ad esempio, quando l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi, o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).