La norma, di straordinaria (e incredibile) portata innovativa, di fatto si traduce in una sanatoria permanente ai fini delle imposte sui redditi e Irap connessa alla correzione contabile dell’errore, poiché non occorre ripresentare la dichiarazione dei Redditi e Irap dell’anno in cui l’errore è stato commesso e non è soggetto né a sanzioni, né ad interessi.
La disposizione, al momento ancora priva di interpretazioni ufficiali, porta con sé molte problematiche applicative, oltre a lasciare perplessi poiché, inutile negarlo, si presta a manovre elusive di fatto non perseguibili.
L’intero impianto suscita oggettivi dubbi di tenuta talché non ci sarebbe da meravigliarsi se il legislatore dopo un breve periodo di torpore improvvisamente si risvegliasse modificandone i contenuti.
Errori contabili: cosa accadeva fino a ieri
Ai fini fiscali, i componenti di reddito generati dalla correzione degli errori contabili, attuata secondo i principi IAS (8) o OIC (29), non trovavano riconoscimento ai fini dell’IRES e dell’IRAP nel periodo d’imposta in cui l’errore era stato corretto.
La deducibilità dei costi o l’imponibilità dei proventi restava ancorata all’imputazione al periodo in cui gli stessi avrebbero dovuto essere contabilizzati.
La deducibilità e l’imponibilità erano legittimate solo attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa che tenesse conto della rettifica dell’errore ricalcolando l’imponibile fiscale (ed eventualmente anche di dichiarazioni integrative dei periodi d’imposta intermedi), con conseguenti interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, che nella circolare 24 settembre 2013 n. 31 aveva illustrato la proceduta applicabile alla correzione degli errori contabili, aveva affermato l’inderogabilità del principio di competenza dell’art. 109 del Tuir.
Argomenti trattati:
- La disposizione in vigore dal 2022
- I soggetti interessati
- L'errore contabile nell'OIC 29
- Errori rilevanti e non rilevanti
- La correzione degli errori in contabilità
- Correzione errori rilevanti – impatto sul patrimonio netto
- Correzione errori irrilevanti – rilevazione al conto economico
- La “competenza” della correzione dell’errore
- Gli errori che non rientrano nella disposizione
- Gli impatti fiscali indiretti della correzione contabile dell'errore
- La decorrenza
- Ma quando si considera effettuata la correzione degli errori contabili?
- Alcune riflessioni conclusive
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La disposizione in vigore dal 2022
L’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con legge 4 agosto 2022, n. 122, aggiunge al comma 1 dell’articolo 83 del Tuir i seguenti periodi:
"i criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.
La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".
In prima battuta, la disposizione prevede che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (OIC e IAS) per la correzione degli errori contabili rilevano anche ai fini delle imposte sui redditi.
La novità si applica ai componenti sia positivi che negativi di reddito; tuttavia, per i componenti negativi limitatamente a quelli per i quali è ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa.
La norma ha subito una implementazione in sede di conversione del decreto legge volta a precisare che la correzione dell’errore rileva anche ai fini Irap e non solo ai fini delle imposte sui redditi:
"1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (22 giugno 2022).
Passiamo a illustrare nel dettaglio la disposizione e le relative criticità.
I soggetti interessati
La disposizione si applica ai sog