Molte sfaccettature si presentano in ordine al compenso per l’attività di amministratore di società commerciale, per le particolari cariche rivestite in conformità dello statuto, nonché per il rimborso delle spese e la gestione previdenziale.
Il presente lavoro ha l’obiettivo di esaminarle o quanto meno di lanciare dei La, perché si prenda conoscenza degli stessi al fine di affrontarli e risolverli.
Compenso agli amministratori – Argomenti esaminati
- Le società interessate
- Le forme di compenso agli amministratori
- Il compenso quale partecipazione agli utili
- Il compenso ad una società commerciale nominata amministratore di un’altra società
- I compensi visti dalla giurisprudenza di legittimità
- Il maggior compenso per le particolari cariche
- La deducibilità del compenso all’amministratore unico
- Il compenso di fine mandato
- I rimborsi spese per l’amministratore
- L’aspetto previdenziale del compenso
- Allegato A – Il momento impositivo per i pagamenti diversi dal contante
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Compenso agli amministratori: le società interessate
L’art. 95, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Di seguito TUIR), dispone quanto segue:
“I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico”.
Volendo circoscrivere le società e gli enti, nei quali i compensi agli amministratori sono disciplinati dal suddetto art. 95, del TUIR, si deve risalire all’art. 73, sempre del TUIR.
Questi sono:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Gli enti diversi dalle società, di cui alle precedenti lett. b) e c), comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Le società e gli enti, di cui alla precedente lett. d), comprendono anche le società e le associazioni indicate nell’art. 5, del TUIR (le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni).
Le forme di compenso agli amministratori
Il compenso all’amministratore di società può avvenire mediante un compenso fisso, con la partecipazione agli utili, oppure con l’attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione.
Infatti, secondo:
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l’art. 2389 codice civile:
“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione ….
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”;
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l’art. 2364 codice civile:
“Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria …..…2) nomina e revoca gli amministratori………3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;…”
In mancanza di determinazione del compenso nell’atto costitutivo ovvero ad opera dell’assemblea, altre forme di convenzione (ad esempio l’accordo orale eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza) rimangono prive di effetti.
Né si può consentire che il compenso dell’amministratore sia frutto di un atto di autodeterminazione, da parte dello stesso, ricorrendo la nullità per violazione di norma imperativa (Art. 2389, comma 1, codice civile).
La nullità, ex art. 1423 codice civile, non consente la convalida in mancanza di esplicita norma (art. 2379 codice civile).
Si sottolinea che:
- la delibera che approva il compenso all’amministratore non si può considerare implicita in quella destinata all’approvazione del bilancio d’esercizio, che riporta una posta relativa al compenso percepito dagli amministratori.
Infatti, l’art. 2364 c.c. dispone in maniera netta che il legislatore ha voluto che la deliberazione di approvazione del bilancio (di cui al n. 1) e quella di determinazione dei compensi (di cui al n. 3) siano approvate disgiuntamente;
- qualora l’assemblea sia convocata per la sola approvazione del bilancio, potrebbe anche legittimamente deliberare in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, ma occorre la “prova” che la stessa sia totalitaria e che sia stata discussa ed approvata una proposta in ordine alla determinazione del compenso dell’amministratore.
E’ evidente che l’esigenza della prova viene meno quando, pur in assenza di un verbale che attesti la discussione in tema di ratifica del compenso, l’amministratore e il socio unico coincidano.
In linea generale, l’ufficio di amministratore deriva da un mandato a titolo oneroso (Art. 1709 codice civile) e, pertanto, salvo eccezioni, dà diritto ad un compenso.
Tanto premesso, da un punto di vista societario, quale forma di compenso conviene stabilire?
E’ evidente che ogni forma presenta aspetti positivi ed aspetti negativi, tenendo presente che il compenso può essere attribuito all’amministratore previa delibera dell’assemblea dei soci, quindi attraverso la modalità di rilascio di busta paga, ovvero l’emissione di fattura, in presenza di alcune condizioni e di possesso di partita IVA.
Il compenso all’amministratore è soggetto:
- alla ritenu