Ancora tre anni di detrazione IVA ridotta sulle auto

È stata prorogata dalla UE l’autorizzazione alla limitazione al 40% della detrazione Iva sulle spese inerenti le auto per uso aziendale o professionale.

L’UE proroga la detrazione IVA ridotta sulle auto

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In tema di IVA, la norma che limita (drasticamente) la detrazione sulle spese relative alle auto (ossia veicoli stradali a motore) ha carattere straordinario, ed è quindi soggetta ad autorizzazione da parte della UE.

L’autorizzazione è in scadenza il prossimo 31/12/2022, ma con la decisione Ue n. 2411 del 6 dicembre 2022, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2025.

Il limite del 40% resterà dunque almeno fino a tale data.

La richiesta di autorizzazione ad una percentuale forfettaria della detrazione suddetta è stata presentata dall’Italia alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo della ripartizione fra uso imprenditoriale/professionale e uso privato di mezzi di trasporto.

Come forse si ricorderà, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05, la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, allora previste in Italia con riguardo alla detrazione dell’IVA assolta su tali spese.

Da lì, la richiesta di rimborso dell’IVA non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, (giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza), e la successiva norma (dettata da evidenti alert di emergenza finanziaria) che vietò la detrazione della citata imposta sino alla decisione dell’Ue sull’autorizzazione chiesta dall’Italia.

 

I casi di detrazione del 40% dell’IVA

Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, dunque, sino alla fine del 2025 è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’IVA assolta per l’acquisto o l’importazione:

  • di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
     
  • di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16 comma 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

 

L’imposta assolta è detraibile in base al principio generale dell’articolo 19 se tali veicoli sono:
  • utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione;
  • oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 14 Dicembre 2022