La valenza probatoria dei dati indicati nello studio di settore

Esaminiamo una vicenda nella quale le informazioni fornite nel modello di studi di settore sono stati presi a base per la rettifica del reddito: il caso del taxista che ha subito accertamento induttivo.

valenza probatoria studio settoreDopo anni di giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole al contribuente, gli esiti dei calcoli statistici del modello studi di settore, che fino alla introduzione degli ISA faceva parte integrante della dichiarazione dei redditi, sono stati ricondotti a presunzioni cosiddette semplici. Purtuttavia, le informazioni indicate in essi hanno valenza probatoria nell’ambito del più complesso procedimento che porta all’accertamento induttivo.

 

La valenza probatoria degli studi di settore contro il taxista

E’ il caso accaduto ad un esercente l’attività di taxi, che nel proprio modello studi di settore ha riportato dei dati (i chilometri percorsi) decisamente discordanti con quelli desunti dalla contabilità (nelle carte carburanti).

Di tale caso si è dovuta occupare la Corte di Cassazione, che si è espressa con l’ordinanza assai recente n. 30664 del 18 ottobre 2022.

Oltre alla discordanza appena esposta tra chilometri indicati nel modello e quelli desumibili dalle carte carburanti, ha inciso la inverosimile indicazione del reddito dichiarato ai fini irpef, sproporzionato rispetto al valore della licenza del taxi. Infatti, la licenza di taxi aveva un valore oscillante tra i 160 mila euro ed i 180 mila euro ed il contribuente aveva dichiarato negli anni un reddito tra i 9 mila e gli 11 mila euro.

Da ciò è scaturito l’accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle entrate, poiché i dati contabili si erano dimostrati idonei a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata.

L’accertamento, impugnato dal contribuente, era stato in un primo momento accolto in CTP, con sentenza poi riformata parzialmente in appello, ove la Ctr riduceva i ricavi determinati dall’Ufficio nella misura del 40%.

In Cassazione, il contribuente lamentava l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione dell’accertamento induttivo, ossia i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate a supporto dall’ufficio, ma la Corte ha rigettato il ricorso, ricordando che dall’antieconomicità del comportamento del contribuente, è possibile esperire l’accertamento induttivo; nel caso in specie, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, si ribaltava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

D’altronde, gli elementi a base di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

NDR: sempre in tema di taxi, scopri qui Il caso di cessione della licenza e gli elementi presuntivi

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 29 Novembre 2022