Scissione societaria: chi risponde dei debiti fiscali della scissa anteriori all’operazione?

di Martino Verrengia

Pubblicato il 25 novembre 2022

In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti.
La società beneficiaria può inoltre ricevere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione.

Responsabilità per debiti fiscali in caso di scissione societaria: il caso di Cassazione

scissione societaria debiti fiscaliUna Srl impugnava innanzi alla Ctp di Catanzaro una cartella di pagamento, lamentando la tardività della relativa notifica e deducendone la nullità per difetto di motivazione. L'atto notificato concerneva tributi relativi non versati dalla società dalla quale, a seguito di scissione parziale, la srl era stata costituita.

Il Collegio di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo tardiva la notifica della cartella, in quanto intervenuta dopo la perenzione del termine di tre anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi che aveva originato la pretesa erariale, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 25 Dpr 602/1973.

La concessionaria per la riscossione proponeva gravame innanzi alla Ctr della Calabria, rilevando che, in caso di scissione, il termine triennale si computa solo nei confronti della società scissa, essendo la beneficiaria tenuta a rispondere anche dei debiti sorti anteriormente alla scissione.

Tuttavia, i giudici di seconde cure rigettavano l’appello, confermando la valutazione di tardività della notifica.

Secondo la Ctr, l'art. 25 sopra citato, nello stabilire un termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, non distinguerebbe tra debitore principale (iscritto a ruolo) e debitore solidale, sicché il termine di decadenza dovrebbe essere rispettato con riguardo a ciascuno dei coobbligati.

L’ente soccombente interponeva, allora, ricorso per cassazione, lamentando che la sentenza d'appello a