L’incasso giuridico è una finzione di esclusiva derivazione giurisprudenziale, che è auspicabile la Corte di Cassazione torni a rivedere in quanto in tal modo si sostituisce l’effettività dell’incasso monetario con una generica condizione di potestà dispositiva sul credito.
Il tema dell’incasso giuridico
Per la Corte di Cassazione il fondamento causale del cosiddetto incasso giuridico risiederebbe nel fatto che la rinuncia al credito da parte del socio, origina la presupposizione che esso sia affluito alla sfera giuridica del rinunciante (e non, quindi, nel suo compendio patrimoniale), il quale nell’ambito della sua autonomia potestativa, decide di rimettere il corrispondente debito della società.
Così testualmente il Giudice di Cassazione (ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223): “La rinuncia presuppone il conseguimento (non, quindi, la riscossione) del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società.”
Preliminarmente va sottolineato come la Corte di Cassazione sia costretta a ricorrere al termine “conseguimento del credito” in quanto, sul piano civilistico, costituendo la remissione del credito unicamente un atto abdicativo unilaterale, che diverge in toto dall’estinzione satisfattoria dell’obbligazione sottostante, essa si rivela del tutto mancante di affinità verso qualsiasi manifestazione numeraria di incasso.
In altri termini, appare chiaro al Giudice di legittimità l’impossibilità di usare sintagmi esplicativi di dinamiche giuridiche coniugabili con effettive forme di estinzione satisfattiva dell’obbligazione, per cui devia verso rappresentazioni terminologiche (conseguimento e utilizzo di un credito) più inclini ad identificare generiche forme di possesso del credito, su cui il creditore è nella condizione di incentrare atti di dominio giuridico (la rinuncia all’incasso del credito). Per la citata Corte di Cassazione, fondamentalmente, la rinuncia da parte del socio-amministratore al credito per trattamento di fine mandato costituisce, da un punto di vista giuridico, un incasso (in un’accezione del tutto generica), in quanto presuppone la possibilità del socio di disporre del credito a scopo di patrimonializzazione della società partecipata.
La Cassazione sostituisce l’incasso con la potestà dispositiva di un credito
Il Giudice di legittimità sostituisce, quindi