Un contribuente che intende revocare la cedolare secca che aveva opzionato per contratto di locazione e che ha avvisato solo il conduttore ma non l’Agenzia delle entrate, può ricorrere all’istituto della remissione in bonis e sanare così la comunicazione tardiva se è in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con la nuova scelta
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta a interpello in tema di tardiva comunicazione della revoca del regime della cedolare secca e remissione in bonis.
Revoca della cedolare secca: il caso di Fisco
Un istante pone all’Agenzia delle Entrate un quesito in merito alla revoca dell’opzione per la cedolare secca.
Al riguardo, il soggetto istante dichiara di aver registrato il 28 novembre 2020 un contratto di locazione abitativa “con durata 01/12/2020 al 01/12/2023”, e di avere optato per il regime della cedolare secca, che consente di assoggettare il canone pattuito ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, delle relative addizionali regionali e comunali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
L’istante afferma, altresì, di aver avuto l’intenzione di revocare detto regime a partire dal 1° dicembre 2021, tuttavia, pur avendo comunicato detta revoca al conduttore dell’immobile, “per motivi familiari si è dimenticata di comunicare all’Agenzia delle Entrate la revoca dell’opzione e, conseguentemente, non ha versato l’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento”.
Non avendo ancora presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2021, il cui termine ordinario di presentazione è fissato per il 30 novembre 2022, l’istante chiede di poter comunicare la revoca dell’opzione entro tale data, usufruendo dell’istituto della remissione in bonis, al fine di poter assoggettare a tassazione ordinaria il canone di locazione e di versare, seppur in ritardo, l’imposta di registro.
Cedolare secca: cenni
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).
In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazi