Stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
E’ questo l’obiettivo dell’Amministrazione finanziaria che attraverso l’attività di promozione della compliance ha proseguito anche nell’annualità 2022 l’invio di varie tipologie di comunicazioni riguardanti diverse tipologie reddituali.
Gli avvisi vengono recapitati ad un numero sempre maggiore di contribuenti che possono, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, porre rimedio agli eventuali errori o omissioni commessi.
Ravvedimento operoso: normativa di riferimento
Come noto, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni, in funzione della tempestività con cui si regolarizza l’errore o l’omissione.
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), L. 23/12/2014, n. 190), per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)[1].
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Modalità di regolarizzazione
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
E’ prevista la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.
In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.
In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Di seguito una tabella che riassume le diverse fattispecie individuate dall’art. 13, comma 1, D.lgs. n. 472/97.
Violazione |
Tributi |
T |