Legge di Bilancio 2023: contribuenti forfettari e superamento dei limiti

Esaminiamo come il Disegno di Legge di bilancio 2023 stia intervenendo in materia di contribuenti forfettari.
In particolare ci soffermeremo sull’uscita in corso d’anno per ricavi o compensi percepiti superiori a 100.000 euro, gli adempimenti IVA e le differenze rispetto al previgente regime dei contribuenti minimi.

Le novità in Legge di Bilancio 2023 per i contribuenti forfettari

legge bilancio 2023 forfettariCome noto, uno degli aspetti salienti della bozza della Legge di bilancio 2023 è quello riguardante gli interventi in materia contribuenti forfettari.

Infatti, in base alla bozza della Legge di Bilancio 2023 diffusa lo scorso 23 novembre, è stato previsto (presumibilmente a decorrere dal 2023) un meccanismo IVA analogo a quello a suo tempo previsto per i contribuenti “minimi” nel caso di uscita dal regime con effetto dal periodo di imposta in corso, con una importante differenza, però, in termini di disapplicazione del “recapture” dell’IVA inglobata negli addebiti effettuati in vigenza del regime semplificato.

In pratica, laddove il contribuente forfettario non possa più adottare, nel corso dello stesso anno, per il superamento del limite di ricavi/compensi previsto, il regime semplificato, dovrà sì applicare l’IVA, ma solo sui compensi addebitati successivamente alla data della cessazione di tale regime, senza che invece si renda necessario, come bensì accadeva per i “minimi”, scorporare l’imposta dai corrispettivi fatturati in regime semplificato.

Ma andiamo per ordine.

 

Fuoriuscita dal regime e passaggio al regime IVA: particolarità applicative

Come noto, in base all’articolo 1, comma 111, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge di bilancio 2008) era stato previsto che, nel caso di cessazione dal regime dei “minimi” (di cui ai commi da commi da 96 a 117 della stessa Legge 244/2007) con effetto immediato per effetto del superamento del limite dei ricavi o compensi di oltre il 50 per cento (cioè per effetto di ricavi o compensi per un importo superiore a 45.000 euro),…

“sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei suddetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo.”

In pratica, per i ricavi o compensi in relazione ai quali, in applicazione delle disposizioni sul regime dei minimi, i contribuenti non avevano addebitato l’IVA in fattura, i contribuenti stessi dovevano determinare la stessa imposta mediate scorporo dal corrispettivo indicato nella fattura medesima.

Bisognava versare l’IVA in sede di determinazione dell’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per il contribuente costretto in corso d’anno ad abbandonare il regime dei “minimi” detto scorporo comportava un danno, atteso che le fatture non andavano rifatte e rinviate ai clienti dovendosi invece calcolare l’IVA a debito verso l’erario solo in sede di dichiarazione annuale senza dunque attivare il meccanismo ordinario di rivalsa dell’importo al cliente.

Nettamente diversi, invece, sono i risolvi operativi derivanti da quanto previsto dall’art. 11 della bozza della Legge di Bilancio 2023 di modifica al regime forfettario di cui all’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Detta disposizione, una volta approvata, interviene integrando il comma 71 del citato articolo 1, aggiungendo i seguenti periodi:

“Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

In pratica, diversamente dalla precedente fattispecie dei “minimi”, non è più richiesto che il contribuente per il quale si verifica il presupposto di uscita dal regime semplificato in corso d’anno, proceda, in sede di dichiarazione IVA annuale, allo scorporo dell’IVA sui compensi o ricavi fatturati in regime agevolato (concorrendo, come visto, detto scorporo alla determinazione del saldo annuale da versare entro i normali termini).

L’IVA si rende invece dovuta esclusivamente sulle operazioni che comportano il superamento del limite dei ricavi o compensi compatibile con il regime forfettario.

 

Gli adempimenti pratici suggeriti

Resta inteso che il contribuente che in corso d’anno deve abbandonare il regime forfettario, dovrà:

  • istituire i registri IVA entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui risulti superato il limite di compensi o ricavi;
     
  • per le operazioni che determinano il superamento del limite di compensi/ricavi e per quelle effettuate successivamente, adempiere agli obblighi ordinariamente previsti, effettuando la liquidazione periodica dell’imposta relativa al periodo (mese o trimestre) ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e quelle dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini ordinari;
     
  • presentare la liquidazione periodica IVA relativa al trimestre ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi o compensi;
     
  • annotare nei registri IVA l’ammontare degli acquisti effettuati a partire dalla data del superamento del limite dei compensi o ricavi.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Le spese detraibili per chi si trova nel regime forfettario

Contribuenti forfettari: il riaddebito dell’imposta di bollo è un ricavo o un compenso 

 

A cura di Giovanni Mocci

Mercoledì 30 novembre 2022