Il concetto di luogo di lavoro guida la tassazione delle indennità di trasferta

Con una recentissima Risoluzione, il Fisco ha focalizzato alcuni punti determinanti per qualificare fiscalmente le indennità di trasferta, partendo dal caso dei navigator.

In virtù degli articoli 50, comma 1, lettera c-bis) e 52, comma 1), Tuir, anche i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati in base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in virtù del quale gli emolumenti corrisposti in qualsiasi forma (denaro o altro) costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

indennità di trasfertaNon sfuggono a questo principio le somme corrisposte a titolo di rimborso spese in ragione del suo status di dipendente (o assimilato).

Come spesso accade, per un principio generale, scattano specifiche deroghe.

 

Indennità di trasferta e IRPEF

Avviene così in relazione ad alcuni componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte, quali, tra gli altri, le indennità di “trasferta” (di cui all’articolo 51, comma 5 Tuir), ossia quelle indennità erogate al lavoratore per la prestazione dell’attività lavorativa “fuori dalla sede di lavoro” e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte, per le quali si dispone una esenzione con un tetto giornaliero.

Le indennità “di trasferta” sono corrisposte quando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto di assunzione (circolare n. 326/1997).

L’esenzione non esiste se le indennità o i rimborsi di spese avvengono per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (che quindi sono esclusi da imposizione).

 

Il caso dei navigator

Ciò detto, il tema sul quale è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 67 dello scorso 15 novembre, riguarda il trattamento delle indennità (presunte) di trasferta corrisposte ai navigator, ossia coloro che aiutano i Centri per l’impiego a mettere in contatto i beneficiari del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro.

Valutati i contenuti del contratto, l’Agenzia ha rilevato che l’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia, per cui gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.

Non ricorrono, quindi, i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale riservato alle indennità di trasferta, sulle somme forfettariamente corrisposte.

Gli importi percepiti per l’espletamento dell’incarico di assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l’impiego sono dunque redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 17 novembre 2022