Se l’indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulta d’importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile. Lo ha recentemente affermato l’Agenzia Entrate.
Trasferte del pubblico dipendente: istanza di interpello e soluzione prospettata
Un Comune ha rappresentato di dover autorizzare, in presenza di particolari esigenze di servizio, i propri dipendenti all’utilizzo del mezzo di trasporto personale per effettuare delle trasferte. Valorizzando i principi di efficienza ed economicità [1] l’ente pubblico intende riconoscere un rimborso corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico.
Tale indennizzo, sarebbe stato corrisposto a prescindere dalla considerazione analitica della spesa effettivamente sostenuta e senza esibizione di idonea documentazione; lo stesso sarebbe sostitutivo delle spese direttamente sostenute dal lavoratore con il mezzo proprio per il viaggio (es. carburante, pedaggio autostradale, parcheggio).
L’Istante pertanto ha chiesto dalla Direzione centrale se questo indennizzo debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ovvero se allo stesso possa applicarsi il regime delle trasferte previsto dal comma 5 del medesimo articolo 51.
Nella soluzione interpretativa suggerita dall’istante l’erogazione del rimborso corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico potrebbe essere equiparata a quella del «rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI, per