Esaminiamo l’ipotesi in cui il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge oppure con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, sia punito con una sanzione amministrativa a meno che non provveda a regolarizzare l’operazione.
La mancata ricezione della fattura: quali obblighi?
Il disposto normativo prevede che se un soggetto passivo IVA:
- non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione è tenuto a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del decreto Iva, inerente alla “fatturazione delle operazioni”;
- ha ricevuto una fattura irregolare, deve presentare all’ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Con l’operatività dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, come puntualizzato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, nel caso di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione:
- dati del cedente/prestatore, devono essere inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
- dati del cessionario/committente, vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
- soggetto emittente, deve necessariamente essere utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
Le modalità procedurali relative alla “Fattura elettronica” hanno va