La legge di riforma della Giustizia Tributaria ha introdotto nel processo tributario la possibilità del giudice di formulare una proposta conciliativa in relazione alle liti di valore non superiore a 50.000 euro.
Si tratta dell’art. 48 bis.1 rubricato: Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria che consente al giudice, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di pronta soluzione, di proporre una conciliazione che definisca la lite tributaria.
Proposta conciliativa nel processo tributario: la norma
Nella sintesi iniziale è stata messa in evidenza la possibilità, per il giudice tributario, di effettuare una proposta conciliativa, in relazione alle liti di valore non superiore a 50.000 euro, avuto riguardo per la determinazione del valore della lite, alla sola componente imposte dell’accertamento tributario.
Ecco cosa prevede l’articolo 48 bis.1 del decreto legislativo 546/1992:
“1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17 bis la Corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori dall’udienza. Se formulata fuori udienza, è comunicata alle parti.
Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.
Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza la trattazione della causa.4. La conciliazione si p