Maternità post-parto e documentazione medica da produrre ad INPS

La possibilità, garantita nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza di fruire della flessibilità del congedo di maternità, oppure di fruire del congedo interamente dopo il parto e nei 5 mesi successivi al medesimo, ha subito di recente delle modifiche normative.
Finora l’INPS ha ritenuto necessario che nella domanda di fruizione del congedo interamente dopo il parto fosse allegata la certificazione da parte del medico del SSN e del medico competente della compatibilità dell’attività lavorativa con lo stato di gravidanza.
Con un ultimo documento di prassi l’Istituto specifica però che quest’ultimo passaggio non è più necessario.

congedo maternità post partoLa Legge 1204/1971, con il comma 4-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, della Legge n. 53/2000, ha previsto per le lavoratrici dipendenti la facoltà di astenersi per maternità con una forma flessibile, posticipando anche al momento successivo al parto tutto il congedo.

Con la successiva introduzione, il 27 aprile 2001, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (cd. “Testo Unico maternità e paternità”), quanto previsto all’interno della Legge n. 1204/1971 è stato traslato all’interno dell’articolo 20 del Testo Unico già citato.

Con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) e in particolar modo con l’articolo 1, comma 485, è stato inserito all’interno del Decreto Legislativo n. 151/2001 il comma 1.1 all’articolo 16, il quale riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arreca alcun pregiudizio alla salute della madre e del bambino.

Non essendo di fatto stata modificata la norma (la quale è stata solamente riportata all’interno del D.Lgs. n. 151/2001), sono valse fino ad ora le regole di cui alla Circolare n. 43/2000 del MLPS e della Circolare n. 152/2000.

La Circolare INPS n. 148 del 12 dicembre 2019 ribadisce ulteriormente quanto già disposto.

 

Gestione della maternità post parto: nuova prassi dall’INPS

Nonostante la prassi sia rimasta pressoché la medesima, sono aumentati i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche a seguito dei notevoli cambiamenti nel mondo del lavoro che necessitano di una maggiore flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro e di una maggiore tutela nei confronti delle lavoratrici madri.

Per tale ragione l’Istituto Previdenziale ritorna sull’argomento, con la quale l’INPS sottolinea che la documentazione sanitaria prevista dagli articoli 16, comma 1.1, e 20 del D.Lgs. n. 151/2001 non dovrà più essere prodotta all’Istituto, bensì solamente ai propri datori di lavoro o committenti.

In considerazione di ciò, bisognerà tener conto delle indicazioni fornite all’interno di tale Circolare sia per le lavoratrici dipendenti dai datori di lavoro del settore privato che per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata che vogliono astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto.

Come specificato da parte dell’Istituto Previdenziale, tali regole valgono anche per le domande già presentate ed in fase di istruttoria.

Allo stesso modo, quanto contenuto all’interno della Circolare in oggetto potrà valere per le domande già richieste ed autorizzate, per le quali l’Istituto Previdenziale su domanda di parte potrà procedere in autotutela.

 

Le istruzioni e le novità circa la documentazione sanitaria

In sostanza, per poter fruire della flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici dipendenti dovranno acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza una certificazione sanitaria che attesta che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Acquisita tale certificazione, la lavoratrice dovrà presentarla al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, affinché quest’ultimo possa permettere la regolare prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo.

Tale certificazione sanitaria non dovrà più essere prodotta anche all’Istituto Previdenziale, in quanto sarà necessario dichiarare all’interno della domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicandone anche il numero dei giorni.

Si ricorda comunque che il certificato telematico di gravidanza dovrà essere inviato da parte di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato avvalendosi dello specifico canale telematico.

Per quanto riguarda invece il caso della sospensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i 5 mesi successivi, lo stesso l’articolo 16, comma 1.1, del D.Lgs. n. 151/2001, prevede la possibilità che in alternativa alla modalità oraria di fruizione del congedo di maternità, le lavoratrici possano astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino che questa opzione non arreca alcun danno alla salute della gestante e del nascituro.

Come precisato dall’ultima Circolare INPS, e in controtendenza rispetto a quanto previsto precedentemente con la Circolare n. 148/2019, non è più necessario che tali attestazioni mediche siano prodotte all’Istituto Previdenziale, ma basterà che esse siano prodotte prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza nei confronti del proprio datore di lavoro.

 

Fonte: Circolare n. 106 del 29 settembre 2022.

 

Abbiamo trattato l’argomento anche in passato negli articoli:

Congedo di maternità dopo il parto: prime indicazioni sulla richiesta

Prime istruzioni sul congedo per maternità 5 mesi dopo il parto

 

A cura di Antonella Madia

Lunedì 17 ottobre 2022