Una recente sentenza di Cassazione fa il punto sui vari casi di intrasmissibilità delle stesse.
La Corte di Cassazione ha confermato l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Nel caso di specie, costituisce dato pacifico in causa il fatto che la controversia è stata proseguita dagli eredi.
Osserva la Corte che l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (rubricato «Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi») prevede testualmente che «L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi».
“Questa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore di stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debb