Si giunge alla conclusione secondo cui, sulla base della nozione di abitazione principale, le seconde case di proprietà di coppie di coniugi non separati non possano fruire di doppia agevolazione...
Il diritto all’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale dei coniugi non legalmente separati che dimorino in due comuni diversi è stata ripristinato dalla Corte Costituzionale.
Il giudice delle leggi ha ritenuto, tuttavia, che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono beneficiare di una “doppia agevolazione”; se i coniugi, infatti, hanno la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta (Corte Costituzionale).
Sulla questione in esame l’art. 6-decies del D.L. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 175/2021, aveva previsto che i componenti del nucleo familiare i quali abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in comuni diversi possono usufruire dell’agevolazione in esame per un solo immobile, scelto da uno dei componenti del nucleo familiare.
IMU: abitazione principale
Il legislatore ha rivisto la nozione di “abitazione familiare” ai fini della nuova IMU (legge n. 160/2019, art. 1, comma 174, lett. b), intendendo per essa l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti abbiano fissato dimora e residenza in immobili diversi situati nel comune, le agevolazioni fiscali si applicano per un solo immobile (cfr anche art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011)
Tale esenzione spetta, pertanto, sono nel caso i componenti del nucleo avevano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi ma situati nello stesso comune; le agevolazioni per l’abitazione principale del nucleo famigliare si applicavano per un solo immobile.
L’agevolazione in esame, prevista dall’art. 8, comma 2, D Lgs n. 504/1992, è relativa all’immobile utilizzato com