Ristrutturazioni edilizie: lo stop alle cessioni dei crediti rilancia le detrazioni

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 27 ottobre 2022

Il sostanziale blocco alla cessione dei crediti operato dalle banche , e gli elevati costi di commissione, impongono al contribuente di verificare la vecchia modalità di detrazione delle spese, che passa dalla dichiarazione dei redditi.
In questo intervento, forti delle indicazioni offerte dall'Agenzia Entrate, puntiamo l’attenzione sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per verificarne il limite di detraibilità e soprattutto gli adempimenti e la documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione.

Detrazioni edilizie: la normativa

detrazioni edilizieLa detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata resa permanente dall’art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto nel TUIR l’art. 16-bis.

La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute.

La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

 

Limite di detraibilità delle detrazioni edilizie

Come è noto, a partire dal 26 giugno 2012 la percentuale di detrazione dal 36 per cento è stata elevata al 50 per cento e il limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000.

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