Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante in agricoltura soggiace alle ordinarie regole di documentazione degli spese; conseguentemente, deve ritenersi non obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti degli acquisti effettuati da parte dei beneficiari che dichiarano il reddito catastale e non operano l’ordinaria detrazione dell’IVA.
Alcuni provvedimenti legislativi del 2022 sono intervenuti a riconoscere una serie di crediti d’imposta a favore di specifiche attività o potenziali soggetti beneficiari per limitare gli effetti negativi della guerra in Ucraina e di quelli derivanti dall’andamento del mercato dell’energia.
Il credito d’imposta per acquisto di carburante nel settore agricoltura
Per quanto riguarda, in particolare, coloro che esercitano attività agricole e della pesca, risultano introdotti i seguenti crediti d’imposta:
La questione che si è posta ai beneficiari e ai loro consulenti è di capire se il bonus sia o meno subordinato alla tracciabilità dei pagamenti degli acquisti di carburanti, tenuto conto che, nel settore agricolo, sono previsti trattamenti differenziati per i soggetti che provvedono alla determinazione catastale del reddito agrario e per quelli che vi provvedono in modo analitico con le regole del reddito d’impresa.
Ove fosse richiesta la tracciabilità anche per gli agricoltori con determinazione catastale del reddito, il credito d’imposta in questione potrebbe risultare non ammissibile.
Le norme in tema di tracciabilità degli acquisti di carburante
A tal fine, è necessario, allora, rammentare le norme vigenti in tema di tracciabilità degli acquisti di carburante.
L’art. 1 della legge n. 205/2017 ha introdotto specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto dei carburanti.
In particolare, il comma 922 del citato articolo ha inserito all’art. 164 del TUIR il