Estratto di ruolo, impugnabile nei giudizi pendenti

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 20 settembre 2022

I ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo sono ammissibili ma alla luce della nuova normativa di cui al D.L. 146/2021, il ricorrente dovrà dimostrare il pregiudizio insorto al momento dell’impugnazione dell’atto impositivo.

Limiti di impugnazione dell'estratto di ruolo

estratto ruolo impugnabile giudizi pendentiLa Suprema Corte, a sezioni unite, pone i limiti d’impugnazione dell’estratto di ruolo contenuti nell’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021.

Com’è noto il decreto legge n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito dalla L. n. 215/2021, ha previsto all’art. 3-bis che l’estratto di ruolo non può essere più impugnato, mentre il ruolo e la cartella potranno essere impugnati per vizi di notifica solo in alcune circostanze.

In particolare, con il citato art. 3-bis, rimodulando e introducendo il comma 4-bis all’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973 “Formazione e contenuto dei ruoli” è stato previsto che:

  • l’estratto di ruolo non è impugnabile;
     
  • il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi:
    • in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;

    • per la riscossione di somme dovute al ricorrente da parte di soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.".

La questione trae spunto a seguito dell’emanazione della suddetta norma che ha suscitato perplessità da più parti (compromissione del diritto di difesa del contribuente in primis) e dalla conseguente sentenza n. 4526/2022 (Sez. Trib.) che ha rimesso alle sezioni unite la parola sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

I giudici di legittimità con la predetta sentenza n. 4526/2022, di rimessione del quesito dell’impugnabilità o meno, hanno affermato che l'estratto di ruolo non è atto impugnabile, per la carenza di interesse del debitore, ai sensi dell'art. 100 codice proc