Limiti di impugnazione dell'estratto di ruolo
La Suprema Corte, a sezioni unite, pone i limiti d’impugnazione dell’estratto di ruolo contenuti nell’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021.
Com’è noto il decreto legge n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito dalla L. n. 215/2021, ha previsto all’art. 3-bis che l’estratto di ruolo non può essere più impugnato, mentre il ruolo e la cartella potranno essere impugnati per vizi di notifica solo in alcune circostanze.
In particolare, con il citato art. 3-bis, rimodulando e introducendo il comma 4-bis all’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973 “Formazione e contenuto dei ruoli” è stato previsto che:
- l’estratto di ruolo non è impugnabile;
- il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi:
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in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
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per la riscossione di somme dovute al ricorrente da parte di soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.".
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La questione trae spunto a seguito dell’emanazione della suddetta norma che ha suscitato perplessità da più parti (compromissione del diritto di difesa del contribuente in primis) e dalla conseguente sentenza n. 4526/2022 (Sez. Trib.) che ha rimesso alle sezioni unite la parola sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
I giudici di legittimità con la predetta sentenza n. 4526/2022, di rimessione del quesito dell’impugnabilità o meno, hanno affermato che l'estratto di ruolo non è atto impugnabile, per la carenza di interesse del debitore, ai sensi dell'art. 100 codice proc