Dichiarazione dei redditi precompilata: novità dal decreto Semplificazioni

Anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non è effettuato il controllo formale sui dati.
La norma precisa, inoltre, che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati ed inoltre non è richiesta la loro conservazione documentale.

L’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, cd. decreto Semplificazioni, convertito con modifiche in legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2022, contiene importanti novità in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, che di seguito analizziamo.

 

La dichiarazione dei redditi precompilata

dichiarazione redditi precompilata novità decreto semplificazioniL’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730, sia per chi presenta il modello Redditi.

I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio.

I contribuenti interessati al modello Redditi precompilato, invece, possono modificarlo/integrarlo e, infine, inviarlo all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata; il contribuente stesso, infatti, può presentarla con le modalità ordinarie.

 

I dati contenuti nella dichiarazione precompilata 2022

Nella dichiarazione precompilata 2022 sono presenti queste informazioni:

  • dati della Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate.
    Nella Certificazione Unica sono indicati, per esempio, il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico;
     
  • compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
     
  • compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione Unica;
     
  • dati relativi alle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica – Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari.
    Il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario.
    Si evidenzia che a partire dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
    Se vengono destinati più di quattro immobili, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale e non può essere utilizzato il modello 730 ma deve essere presentato il modello Redditi;
     
  • interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
     
  • contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso;
     
  • contributi versati per i lavoratori domestici, compresi i contributi previdenziali versati all’INPS tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”;
     
  • somme restituite all’INPS da parte del contribuente nell’anno d’imposta, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti;
     
  • somme rimborsate dall’INPS nell’anno d’imposta relative ad oneri deducibili sostenuti in anni precedenti dal contribuente;
     
  • spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, nonché da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
     
  • spese veterinarie e i relativi rimborsi, comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari;
     
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare, che vengono comunicati rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali;
     
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi che vengono comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi;
     
  • spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi che vengono comunicate, in via facoltativa, dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi, nonché i dati relativi alle tasse scolastiche (per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi) versate con modello di pagamento F24;
     
  • erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi comunicati, in via facoltativa, dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
    L’invio dei dati resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, ma lo stesso diviene obbligatorio, a partire dall’anno d’imposta 2021, da parte dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a un milione di euro;
     
  • bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici, comunicati dalle banche e da Poste italiane;
     
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione energetica degli edifici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
     
  • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicati dagli amministratori di condominio, aggiornate al Superbonus;
     
  • detrazione pari al 20% del Bonus Vacanze spettante al proprio nucleo familiare (o al 20% dell’importo del soggiorno se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta);
     
  • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. l-bis del DPR 917/86;
     
  • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva);
     
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).

Non si inseriscono in dichiarazione le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti.

Può, per esempio, accadere che dall’Anagrafe tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però l’Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione, ecc.); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (di norma, accade il contrario).

I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.

 

Come avvengono i rimborsi

I rimborsi avvengono tramite le seguenti modalità a seconda dal tipo di precompilato che si presenta:

  • 730 precompilato:

    se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario. Quindi, se dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Se, invece, emerge un debito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre;
     

  • 730 precompilato senza sostituto d’imposta:

    i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta, per esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell’anno, ricevono l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
    Se il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
    Se, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l’Iban del conto corrente su cui effettuare l’addebito).
    Può anche stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
    Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato;
     

  • Redditi precompilato:

    il contribuente che presenta il modello Redditi precompilato può effettuare i versamenti e ottenere i rimborsi con le modalità ed entro i termini descritti nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi.

 

La novità contenuta nel decreto Semplificazioni

L’articolo 6, del decreto Semplificazioni, modifica la disciplina dell’articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede dei limiti ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, a seconda che la dichiarazione sia presentata con modifiche o meno. In particolare la norma introduce delle nuove disposizioni nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata avvenuta mediante CAF o professionista.

La lettera a), dell’articolo 6, del decreto Semplificazioni sostituisce interamente il comma 1, dell’articolo 5, prevedendo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista (soggetti non previsti dalla precedente disciplina), senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

La lettera b), del citato articolo 6, modificando il comma 3, stabilisce che solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista, è possibile effettuare il controllo formale.

Con la modifica introdotta, infatti, la norma stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche (non più come nel previgente testo: “anche con modifiche”) effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

Sempre al comma 3, la norma aggiunge altresì un periodo che dispone che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione documentale.

Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

 

Da quando si applicano le novità

Il comma 2, dell’articolo 6, del decreto Semplificazioni, chiarisce che le disposizioni in esame si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero il 22 giugno 2022) e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Ecco la dichiarazione precompilata 2022: alcune indicazioni su modalità di invio e correzione

 

A cura di Federico Gavioli

Venerdì 2 settembre 2022