Compensazione tra crediti e debiti tributari senza visto di conformità: mera violazione formale
La Corte di Cassazione ha confermato un precedente orientamento affermando che non è sanzionabile il contribuente che effettua la compensazione tra crediti e debiti tributari senza l’apposizione del visto di conformità.
Diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, la compensazione senza visto non equivale al mancato versamento.
Pertanto non può essere irrogata la sanzione del 30 per cento commisurata al tributo che avrebbe dovuto essere versato.
Si tratta, quindi, di una mera violazione formale.
Il principio è stato espresso con Ordinanza depositata il 1° settembre scorso.
Secondo il collegio giudicante tale violazione è di tipo formale in quanto non pregiudica l’attività di co