L’IVA indetraibile costituisce una componente del costo degli interventi ammessi al Superbonus, ma la determinazione di quella indetraibile da pro rata richiede il calcolo del conguaglio di fine anno.
Superbonus 110%: modalità di computo dell’IVA indetraibile
Nella circolare 23/E del 23 giugno 2022 al paragrafo 5.6 vengono rappresentate le modalità di computo dell’Iva indetraibile, anche in misura solo parziale, ai fini del Superbonus.
In essa testualmente si precisa:
“Con la disposizione di cui al comma 9ter dell’art 119 inserito dall’art 6 bis del D.L. 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni) rubricato “Calcolo dell’iva ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica”, l’Iva non detraibile, anche solo parzialmente, relativa agli interventi ammessi al Superbonus è stata ricompresa tra le spese agevolabili.
La stessa, quindi, costituisce una componente di costo degli interventi e si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus……
Tra le diverse norme del DPR 633/72 espressamente richiamate dal comma 9ter vi è anche quella che disciplina il cd pro rata di cui all’art 19, 5° comma, Decreto Iva.
…..Per effetto dello speciale meccanismo del pro rata, l’Iva indetraibile viene calcolata, al momento dell’emissione della fattura, in modo solo provvisorio (sulla base della percentuale di detrazione relativa all’anno precedente), dipendendo il suo ammontare definitivo dal conguaglio da fare in sede di dichiarazione annuale…
….In tale ipotesi l’opzione per lo sconto in fattura di cui all’art. 121, potrà essere esercitato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’iva (come sconto parziale).
Per la quota di iva determinata sulla base del pro rata definitivo dell’anno, si potrà fruire del Superbonus, direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui tale costo risulta sostenuto, facendo valere in dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% della quota di iva indetraibile ed effettivamente rimasta a carico.
In alternativa si potrà optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fini del Superbonus spettante riferita all’iva e rimasta a carico, operando la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti per la trasmissione telematica”.
Nel caso, quindi, di committente (soggetto imprenditore o professionista o soggetto Ires nei casi di loro specifica ammissione al Superbonus) che deve raccordare il regime della detrazione Iva ai particolari meccanismi del prorata temporis, l’Agenzia delle Entrate espelle l’Iva sia dall’opzione dello sconto in fattura e sia dalla cessione nella forma del credito d’imposta al momento del