Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le linee-guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo Settore. Vediamo di analizzare alcuni dei principali punti del corposo provvedimento adottato. Puntiamo il mouse sui principi cardine e trasparenze delle donazioni e sul famigerato rendiconto illustrativo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le linee-guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo Settore.
Va ricordato che gli enti del Terzo settore possono realizzare, nel rispetto di tali indirizzi, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Definizione di ente del Terzo Settore
L’art. 4, comma 1, del Codice del terzo settore contiene la definizione di ente del Terzo settore (ETS), individuando i seguenti requisiti che cumulativamente devono sussistere affinché un ente collettivo possa essere ricondotto all’interno del perimetro del Terzo settore:
- l’appartenenza ad una categoria tipica di ETS:
- organizzazione di volontariato;
- associazione di promozione sociale;
- ente filantropico;
- impresa sociale, inclusa quella di cooperativa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso,
o, in alternativa, l’assunzione della forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o di altro ente di carattere privato diverso dalle società (cd. ETS “atipici”);
- l’indipendenza da pubbliche amministrazioni, formazioni e associazioni politiche, sindacali, di categoria, ecc.;
- lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale (elencate in ventisei voci nell’art. 5 del codice), in forma non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma anche mutualistica o imprenditoriale;
- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l’assenza di fine lucrativo;
- l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
La raccolta fondi nel codice del Terzo settore
L’attività di riordino attuata dal CTS ha consentito, tra l’altro, di ottenere per la prima volta una definizione formale di raccolta fondi all’art. 7 del CTS.
Sebbene, infatti, la raccolta fondi sia divenuta nel tempo una delle modalità privilegiate dagli ETS per il reperimento delle risorse necessarie al pe