La disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS)
Per quanto concerne la disciplina fiscale agevolata degli enti del terzo settore contenuta nel Titolo X del Dlgs 117/2017 (articoli 79 – 89), il comma 2 dell’art. 104 di questo decreto[1] prevede che essa si applichi agli enti (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore a partire dal periodo di imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea prevista dal comma 10 dell’art. 101 sempre del Codice del terzo settore[2] (relativa agli artt. 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 del CTS che sono i soli, secondo noi, per cui valga il termine iniziale di efficacia della concessione dell’autorizzazione) che viene richiesta dal Ministero del lavoro o, comunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui diviene operativo il Registro unico nazionale del terzo settore.
Un'eccezione: le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
Fanno però eccezione a questa norma gli articoli 77, 78[3], 81, 82, 83, il comma 2 dell’art. 84, il comma 7 dell’art. 85 e le lettere e), f) e g) del comma 1 dell’art. 102 del Dlgs 117/2017 che si applicano in via transitoria a partire dal 1° Gennaio 2018 alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)[4], alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (1° comma dell’art. 104).
Ovviamente, quando con l’avvio del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore tutte queste organizzazioni si iscriveranno in esso e diverranno ETS, le disposizioni fiscali citate nel periodo precedente continueranno ad applicarsi agli ETS in esso iscritti mentre la restante discipli