L’entrata in vigore del Codice del terzo settore sulla disciplina fiscale degli ETS

di Gianfranco Visconti

Pubblicato il 2 aprile 2022

L'ingresso delle ONLUS nel registro del Enti del Terzo Settore avviene con tempistiche particolari: vediamo quali sono le criticità della normativa.

La disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS)

disciplina fiscale etsPer quanto concerne la disciplina fiscale agevolata degli enti del terzo settore contenuta nel Titolo X del Dlgs 117/2017 (articoli 79 – 89), il comma 2 dell’art. 104 di questo decreto[1] prevede che essa si applichi agli enti (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore a partire dal periodo di imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea prevista dal comma 10 dell’art. 101 sempre del Codice del terzo settore[2] (relativa agli artt. 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 del CTS che sono i soli, secondo noi, per cui valga il termine iniziale di efficacia della concessione dell’autorizzazione) che viene richiesta dal Ministero del lavoro o, comunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui diviene operativo il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

Un'eccezione: le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Fanno però eccezione a questa norma gli articoli 77, 78[3], 81, 82, 83, il comma 2 dell’art. 84, il comma 7 dell’art. 85 e le lettere e), f) e g) del comma 1 dell’art. 102 del Dlgs 117/2017 che si applicano in via transitoria a partire dal 1° Gennaio 2018 alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)[4], alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (1° comma dell’art. 104).

Ovviamente, quando con l’avvio del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore tutte queste organizzazioni si iscriveranno in esso e diverranno ETS, le disposizioni fiscali citate nel periodo precedente continueranno ad applicarsi agli ETS in esso iscritti mentre la restante discipli