I giudici di Cassazione chiariscono che l’obbligatorietà o meno della tenuta delle scritture contabili non soltanto non esonera il contribuente che le abbia comunque redatte dall’inserirvi dati corretti, alla stregua del principio civilistico della rappresentazione veritiera e corretta ma non incide neppure sulla legittimità del ricorso al sistema di accertamento induttivo puro.
Il fatto di causa: accertamento induttivo ai fini IVA
L’Ufficio fiscale ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una s.r.l. riprendendo a tassazione, per quel che ci interessa in questa sede, ricavi e corrispettivi non dichiarati ai fini IVA, secondo il metodo induttivo ai sensi degli articoli 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, e 55, DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, l’Ufficio aveva focalizzato l’attenzione sull’analisi delle rimanenze di magazzino, accertando che le stesse, indicate su due distinte colonne, presentavano valori dati dal costo di acquisto e dai costi accessori, l’una, e valori aumentati senza alcuna giustificazione, l’altra.
Pertanto, secondo il sistema presuntivo di cui all’art. 39, secondo comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600, adottato in ragione della inaffidabilità delle scritture contabili e l’assenza di riscontro documentale o contabile delle giustificazioni addotte, aveva ritenuto che la sopravvalutazione delle rimanenze celasse in realtà operazioni non contabilizzate e in specie acquisti, quanto alle rettifiche inventariali positive, e cessioni di beni, quanto a quelle negative.
Alla stregua di ciò l’Ufficio aveva provveduto a determinare come maggiori ricavi il valore delle rettifiche negative, mentre aveva ritenuto che quelle positive ricadessero nella presunzione di cui agli artt. 3 e 4 DPR 10 novembre 1997, n. 441, la cui Iva costituiva base di calcolo per la sanzione di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Impugnato il predetto atto dalla contribuente, la C.T.P. ha accolto integralmente il ricorso, mentre la C.T.R., adita dall’Ufficio, ha accolto il gravame limitatamente ad altro rilievo.
Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
Il pensiero della Cassazione
La Corte, innanzitutto