Continuiamo ad analizzare il regime contabile e fiscale delle riserve da rivalutazione e da riallineamento: l’utilizzo di tali riserve, data la loro natura, comporta sempre difficoltà e valutazioni.
Le riserve da rivalutazione e da riallineamento
Proseguendo la disamina del regime contabile e fiscale delle riserve da rivalutazione già iniziata nel precedente contributo, in tale sede si esaminano le conseguenze contabili del perentorio input legislativo che impone l’imputazione in conto alla riserva da rivalutazione dell’imposta sostitutiva, anziché consentire l’accensione, come contropartita contabile, di un credito d’imposta verso l’Erario, coerente, nel caso di mancato affrancamento della riserva, con la conclusiva operazione di conguaglio del regime fiscale connesso alla rivalutazione.
La complessiva dinamica impositiva che il legislatore raccorda al meccanismo della rivalutazione, consiste, infatti, nel riconoscimento fiscale della rivalutazione a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva e la persistenza del regime della sospensione d’imposta sino al momento della distribuzione della riserva medesima.
La distribuzione della riserva di rivalutazione
In occasione della distribuzione della riserva da rivalutazione, la medesima, al lordo della stessa imposta sostitutiva, comporterà una corrispondente variazione in aumento nella relativa dichiarazione dei redditi della società e la sua tassazione a regime fiscale ordinario, con la restituzione, nella forma del credito d’imposta, dell’imposta sostitutiva a finale perequazione dei complessivi effetti fiscali legislativamente connessi alla rivalutazione.
In altri termini, a fronte dell’ anticipato pagamento dell’imposta sostitutiva, il legislatore consente la spesabilità fiscale del bene rivalutato, secondo gli ordinari paradigmi di deduzione fiscale del medesimo e tale permuta impositiva permane sino alla distribuzione della riserva da rivalutazione.
Con la sua distribuzione si ripristinano i normali carichi impositivi, consistenti nella tassazione agli ordinari livelli di fiscalità della rivalutazione e nella contestuale restituzione compensativa dell’originaria imposta sostitutiva.
Appare, quindi, chiara la natura di credito d’imposta dell’imposta sostitutiva, la quale, con tale precisa trasparenza informativa, dovrebbe venire rappresentata in bilancio, per cui l’opzione legislativa dell’obbligo della sua imputazione in conto alla riserva , non solo appare un’incomprensibile,