Vediamo il caso non infrequente in cui una holding sia anche una microimpresa: come va redatto il bilancio d’esercizio? Quali sono le problematiche fiscali per tale tipo di società?
Cerchiamo anche di capire se, al di là delle semplificazioni di bilancio, sia conveniente gestire una holding come una microimpresa
Con l’articolo 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 è stato integrato l’articolo 2435-ter del Codice civile, prevedendo che
“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435- bis e dal secondo comma dell’articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D””.
In questo modo è stata recepita la direttiva UE 34/2013 la quale stabilisce che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding) non possono avvalersi delle agevolazioni contabili e di informativa di bilancio previste per le microimprese.
Si tratta, è bene sin d’ora chiarire, di agevolazioni che si traducono in semplificazioni contabili che l’articolo 2435-ter concede a questa categoria di società di capitali di minime dimensioni.
Senonché, la problematica ha anche impatto a livello fiscale ed infatti, con l’articolo 8 del decreto semplificazioni (Decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022) rubricato “Art. 8. Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese” è stato modificato l’art. 83, comma 1, del Tuir, per ricondurre a coerenza l’intera materia.
Le disposizioni di natura contabile si applicano già dai bilanci 2021, mentre quelle di tipo fiscale si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 73/2022, dunque, in via generale, dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2022.
La microimprese – inquadramento generale
Occorre premettere, per circoscrivere la problematica, che le microimprese sono quelle società di capitali che in base all’articolo 2435 ter, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Dunque, ricorrendo questo presupposto, queste società fruiscono di alcuni privilegi poiché sono esonerate in via facoltativa:
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
- della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
Inoltre, non sono applicabili, sempre in via facoltativa, le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.
Il bilancio delle microimprese
Esonero |
Informazioni comunque da fornire anche se si è microimprese |
Rendiconto finanziario |
Non occorre predisporlo. |
Nota integrativa Ma occorre riportare in calce allo Stato patrimoniale le informazioni ex art. 2427 n. 9 e 16 |
9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati: 16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggett |