Fatture false: solo il pagamento IVA consente il patteggiamento

di Raffaello Russo

Pubblicato il 15 luglio 2022

In questo articolo vediamo l'istituto del patteggiamento, tipico del processo penale, e come si incastra quando vengono contestati reati tributari
In particolare, in caso di processo per fatture false, prima di patteggiare bisogna estinguere il debito tributario.

patteggiamento ivaPer poter accedere al patteggiamento è necessario il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 

E’ quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione che, in tema di reati tributari, ha affermato che la preclusione al patteggiamento, posta dall’art. 13-bis, comma 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, opera anche con riferimento al delitto di cui all’art. 8 dello stesso decreto, ove sussista il debito tributario ex art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Patteggiamento e reati tributari

L’accesso al rito alternativo del patteggiamento, in tema di reati tributari, ha dato adito a numerose questioni interpretative, in ordine all’art. 13 bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, il quale preclude l’accesso all’applicazione della pena su richiesta delle parti qualora l’imputato non abbia estinto il debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La discussione, oltre che per i delitti di omesso versamento, ha riguardato anche i c.d. delitti dichiarativi: in particolare, per i delitti di cui agli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione), del D.Lgs. n. 74/2000, in quanto anche tali delitti dichiarativi, al pari dei delitti di omesso versamento, sono ricompresi tra le fattispecie che possono accedere alla speciale causa di non punibilità di cui all’art. 13 del decreto n. 74.

In proposito, va evidenziato che il citato art. 13 prevede, al primo comma, che:

I reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrativ