Forfettari: i contributi previdenziali pagati e poi compensati nel modello LM

Torniamo sul problema della compensazione dei contributi previdenziali dei soggetti forfettari (e minimi): la compensazione comporta il recupero a tassazione dei contributi?
Come va compilata la dichiarazione nei quadri LM ed RM?

Contributi previdenziali di forfettari e minimi compensati: il quadro LM

contributi compensati forfettari quadro lmCome previsto dalla L. 190/2014, i contribuenti forfettari hanno la possibilità di dedurre dal reddito forfettizzato, i contributi previdenziali ed assistenziali pagati nel corso dell’anno, nei limiti del reddito realizzato. L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 e nel quadro RP, come onere deducibile.

Questa possibilità è riconosciuta sia a favore dei contribuenti forfetari sia a favore dei contribuenti minimi con l’unica differenza che riguarda il rigo in cui indicare i contributi da dedurre: i contribuenti minimi devono compilare il rigo LM7 mentre i forfetari il rigo LM35.

Come sancito dall’articolo 17, comma 1, lettera n-bis, Tuir, “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”, sono soggette a tassazione separata.

Per questo motivo, utilizzare un credito in compensazione equivale ad un rimborso della somma.

 

Compilazione coordinata dei quadri LM e RM

Il rigo RM9 va compilato ogni qual volta il contribuente utilizza in compensazione i contributi previdenziali deducendoli dal reddito, con la possibilità di optare per la tassazione separata in luogo di quella ordinaria.

Tuttavia, nel caso di un contribuente forfetario, non è corretto indicare i contributi nel quadro LM, in quanto gli stessi hanno contribuito a ridurre il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 400/2019, ha precisato che i contribuenti forfetari devono recuperare a tassazione l’eccedenza Inps maturata nell’anno precedente e utilizzata in compensazione, riportando gli importi nel quadro LM.

L’eccedenza infatti non deve essere considerata un componente positivo da indicare al rigo LM22, ma è preferibile ridurre i contributi previdenziali pagati nell’anno. In sostanza, nel quadro LM35 vanno indicati i contributi deducibili al netto dei crediti previdenziali usati in compensazione.

 

Esempio

Per fare un esempio, un contribuente che abbia versato nel 2021 contributi previdenziali per 4.000 euro come acconto e abbia compensato detti importi con un credito 2020 pari a 1.500 euro, nel rigo LM35 deve riportare 2.500 (pari alla differenza tra 4.000 e 1.500).

Questa soluzione proposta dall’Agenzia si scontra tuttavia con altre situazioni operative, tra cui, giova ricordare che le istruzioni alla compilazione del rigo LM35 dicono che:

Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione”.

Tornando all’esempio precedente, si aggiunga il fatto che il contribuente sia entrato nel regime forfettario nel 2021 e quindi il credito previdenziale relativo al 2020 riguarda contributi che sono stati dedotti dal reddito complessivo tramite il quadro RP.

In questo caso, occorre indicare il credito 2020 utilizzato nel 2021 nel quadro RM, mentre nel rigo LM35 occorre riportare solamente gli importi corrisposti nell’anno a titolo di acconto (4.000).

Occorre eseguire la stessa procedura nel caso in cui ci siano contributi dedotti in eccedenza rispetto al reddito dichiarato nel rigo LM34.

 

Una possibile soluzione?

La soluzione più plausibile, nel caso di compensazione, sembra essere quella di tassare proporzionalmente il credito compensato, diviso tra LM35 (in negativo) e RM9.

Ipotizziamo ora che, sempre con riferimento all’esempio iniziale, i contributi utilizzati in compensazione superino i contributi pagati nell’anno.

Ci si chiede se in presenza di un credito utilizzato in compensazione pari a 4.500 euro, occorra indicare l’importo negativo di 500 euro (dato dalla differenza tra l’importo da versare a titolo di acconto pari a 4.000 euro e il credito di 4.500 euro)nel rigo LM35, aumentando di fatto il reddito sottoposto a tassazione oppure se sia preferibile indicare l’eccedenza nel quadro RM, evitando di compilare il quadro LM.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 400/2019 sopracitata, non ha fornito una risposta su questa problematica.

Tra le due soluzioni proposte è preferibile comunque riportare l’eccedenza nel rigo RM9.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Il quadro LM dei contribuenti forfetari e dei contribuenti minimi

 

A cura di Alberto De Stefani

Venerdì 29 Luglio 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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