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Linee guida sui corretti adempimenti dichiarativi: la Circolare 28 dell'Agenzia Entrate
Il 25 luglio è stata pubblicata Dall'Agenzia Entrate la circolare n. 28, che rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 con cui era stata fornita la prima parte delle linee guida sui corretti adempimenti dichiarativi concernenti le ritenute, oneri detraibili e deducibili e crediti d’imposta.
Abbiamo analizzato la circolare 24 in tre diversi contributi, rinvenibili nei seguenti articoli:
- Apposizione del visto di conformità al modello Redditi 2022
- Spese sanitarie Detrazioni IRPEF nel modello Redditi 2022
- I chiarimenti sui nuovi bonus fiscali 2021 da riportare nel Modello Redditi 2022
La circolare 28, invece, raccoglie le disposizioni normative e i documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per:
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ristrutturazioni edilizie, (di cui all’art. 16-bis del TUIR, compresa detrazione acquisti ex art. 16-bis comma 3 del TUIR, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Sisma bonus, di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017, per le spese sostenute fino al 2024;
- Bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
- Eco bonus, di cui agli artt. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Superbonus, di cui all’art 119 del DL 34/2020;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, di cui agli artt. 16-ter del DL 63/2013 e 119 comma 8 del DL 34/2020;
- Bonus mobili ed elettrodomestici con determinate caratteristiche di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, collegato agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Il c.d. “bonus combinato sisma-eco” (ossia interventi combinati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico), per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, di cui all’art. 14 comma 2-quater.1 del DL 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
inclusi, soprattutto, gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai Caf o ai professionisti abilitati, per l’apposizione del visto di conformità. In sede di controllo documentale, pertanto, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.
La raccolta è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico cui hanno partecipato l’Agenzia e la consulta nazionale dei Caf.
A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 29 luglio 2022