Dopo la circolare 24 dell’Agenzia Entrate, arriva, come anticipato, la n. 28, che costituisce una guida utile per chi deve apporre il visto sui modelli dichiarativi dei redditi 2022 per il 2021. Vediamo i punti principali chiariti (solo) alla fine di Luglio.
Linee guida sui corretti adempimenti dichiarativi: la Circolare 28 dell’Agenzia Entrate
Il 25 luglio è stata pubblicata Dall’Agenzia Entrate la circolare n. 28, che rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 con cui era stata fornita la prima parte delle linee guida sui corretti adempimenti dichiarativi concernenti le ritenute, oneri detraibili e deducibili e crediti d’imposta.
Abbiamo analizzato la circolare 24 in tre diversi contributi, rinvenibili nei seguenti articoli:
- Apposizione del visto di conformità al modello Redditi 2022
- Spese sanitarie Detrazioni IRPEF nel modello Redditi 2022
- I chiarimenti sui nuovi bonus fiscali 2021 da riportare nel Modello Redditi 2022
La circolare 28, invece, raccoglie le disposizioni normative e i documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per:
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ristrutturazioni edilizie, (di cui all’art. 16-bis del TUIR, compresa detrazione acquisti ex art. 16-bis comma 3 del TUIR, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Sisma bonus, di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017, per le spese sostenute fino al 2024;
- Bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
- Eco bonus, di cui agli artt. 1 commi 344-347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Superbonus, di cui all’art 119 del DL 34/2020;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, di cui agli artt. 16-ter del DL 63/2013 e 119 comma 8 del DL 34/2020;
- Bonus mobili ed elettrodomestici con determinate caratteristiche di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, collegato agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- Il c.d. “bonus combinato sisma-eco” (ossia interventi combinati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico), per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, di cui all’art. 14 comma 2-quater.1 del DL 63/2013, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
inclusi, soprattutto, gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai Caf o ai professionisti abilitati, per l’apposizione del visto di conformità. In sede di controllo documentale, pertanto, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.
La raccolta è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico cui hanno partecipato l’Agenzia e la consulta nazionale dei Caf.
A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 29 luglio 2022