In vista della predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi, vediamo quali sono le nuove cause di esclusione dagli ISA per il modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021: oltre alle note cause di esclusione sono ancora operative quelle per l’emergenza Covid. Nell’articolo analizziamo le varie cause di esclusione e illustriamo come va compilato il modello ISA.
Il comma 6 dell’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 ed i DD.MM. 21.3.2022 e 29.4.2022 individuano le fattispecie al ricorrere delle quali gli ISA non risultano applicabili.
Oltre alle “solite” cause di esclusione viste negli anni scorsi per i dichiarativi 2022 (periodo d’imposta 2021) si presentano alcune novità introdotte dal Mef.
Vediamo di seguito nel dettaglio le varie cause di esclusione dagli Isa. (NDR. Abbiamo già parlato qui del regime premiale ISA 2022)
Ulteriori cause di esclusione Isa 2022
Il MEF, con i Decreti 2.2.2021 e 21.3.2022, ha approvato 175 ISA con le relative “Note tecniche e metodologiche” riguardanti le attività economiche dei comparti agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2021.
Sono, quindi, tenuti alla presentazione degli ISA coloro che nel periodo d’imposta 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche dei settori sopracitati, per le quali risultano approvati gli ISA.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31.01.2022 ha approvato i modelli per la comunicazione degli elementi necessari per la corretta applicazione degli Isa per l’annualità d’imposta 2021
Per quanto riguarda le cause di esclusione si ricorda che:
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per il 2020 e 2021, l’art. 148, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto la definizione (da parte di SOSE) di specifiche metodologie per l’applicazione degli ISA;
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al fine di considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati causati dall’emergenza COVID-19, nonchè la previsione di ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Indici.
Novità modello Redditi 2022
Per gli ISA 2022, in conformità con quanto previsto dal citato art. 148 e dall’art. 9-bis, comma 7, D.L. n. 50/2017, il Mef ha individuato delle specifiche cause di esclusione dagli Isa connesse alle situazioni in cui, gli effetti economici negativi COVID-19 si sono manifestati in maniera tale da non consentire una corretta applicazione degli Indici. Vediamole di seguito.
Calo fatturato 2021 rispetto al 2019
Il MEF con il Decreto 21.3.2022,
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ha introdotto la nuova causa di esclusione, che si aggiunge a quelle a regime,
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applicabile ai soggetti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi / compensi 2021 rispetto a quelli del 2019.
A differenza dello scorso anno, il confronto dei ricavi/compensi per verificare se il calo dell’attività ha superato la soglia del 33% non deve essere effettuato con l’anno precedente (2020) ma tra quelli del 2021 e quelli del 2019. Ciò in quanto il confronto per stabilire lo stato di difficoltà economica del contribuente nel 2021 non può essere effettuato con un anno (2020) in cui i riflessi economici negativi causati dalla pandemia sono stati particolarmente “pesanti”, ma va effettuato con un anno considerato “ordinario”, ossia il 2019.
Inizio attività 2019 e specifiche attività individuate dal Mef
Successivamente il Mef è intervenuto con il Decreto del 29.04.2022 (in GU n. 111 del 13.05.2022) il quale tenuto conto degli orientamenti della Commissione di esperti, ha deciso di estendere l’inapplicabilità degli Isa a i contribuenti che:
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hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 in poi (la causa di esclusione 16 ricorre sia per le coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019, sia per coloro che l’hanno iniziata nel 2020);
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esercitano prevalentemente le attività contraddistinte dai codici ATECO di cui all’Allegato 11 del Decreto MEF esposto di seguito.
ATECO |
Descrizione ATECO |
14.11.00 |
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.20.00 |
Confezione di articoli in pelliccia |
47.71.40 |
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
49.31.00 |
Trasport |