L’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale ISA ai quali sono collegati i benefici premiali, relativamente al periodo d’imposta 2021; ha quindi confermato i livelli di affidabilità degli anni precedenti, infatti anche quest’anno il punteggio di affidabilità può essere conseguito anche attraverso la media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
Regime premiale ISA
Con l’introduzione degli Indici Sintetici Di Affidabilità Fiscale (ISA) ad opera dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 sono stati previsti una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili per effetto dell’applicazione degli stessi. I benefici premiali sono previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del già citato art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e sono così elencati:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente a imposte dirette e IRAP;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994) anche ai fini di quanto riguarda la normativa sulle perdite sistematiche;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973; art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il comma 12 dell’art. 9-bis cit. prevede che: “Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.
Provvedimento 27 aprile 2021
Per il periodo d’imposta 2021 tale Provvedimento è stato emanato il 27 aprile 2022 il quale ha disposto:
- l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2021;
- l’individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Il provvedimento ha confermato i livelli di affidabilità già previsti per l’anno scorso, facendo riferimento, in via alternativa:
- al solo risultato di affidabilità riferito al periodo d’imposta 2021;
- oppure alla media aritmetica dei punteggi raggiunti nei periodi 2020 e 2021.
Il regime premiale potrà trovare applicazione indifferentemente che si raggiunga livello minimo richiesto in una delle due liste di valori.
I benefici premiali sono riconosciuti:
- nella generalità dei casi per il periodo d’imposta 2021;
- con la sola eccezione riferita al credito Iva, annuale e/o infrannuale (esonero da visto di conformità/prestazione della garanzia per l’utilizzo in compensazione/r