L’attuazione del lavoro agile durante la pandemia ha ridotto notevolmente l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti, sostituendoli in parte con trattamenti economici accessori.
In questo articolo, dopo un’analisi del trattamento fiscale previsto per i buoni pasto, si mette in evidenza il diverso regime fiscale previsto per i contributi in denaro corrisposti ai lavoratori in smart working.
Indennità sostitutive dei buoni pasto
Le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, rappresentate dai buoni pasto sono disciplinate dal D.M. 7 giugno 2017 n. 122 emanato in attuazione dell’art. 144 D.Lgs. n. 50/2016 che ha abrogato il precedente D.P.R. n. 207/2010 e costituiscono, per definizione, prestazioni in natura.
L’articolo 51 (ex art. 48) del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), così come riscritto dal D.Lgs. n. 314/1997, stabilisce che, in base al criterio della omnicomprensività, fanno parte del reddito di lavoro subordinato tutte le somme e i valori erogati al dipendente indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti, in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, fatte salve le esclusioni espresse dallo stesso art. 51.
Infatti, il comma 2, lett. c), del citato articolo, nell’elencazione delle somme che in parte non concorrono alla formazione del reddito, indica, fra le altre, le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto.
La citata lettera c) prevede, in particolare, che le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
In attuazione del principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali i suddetti importi non sono soggetti né a tassazione né a contribuzione.
Le caratteristiche dei buoni pasto
L’amministrazione finanziaria ha precisato che, ai fini del beneficio fiscale, l’attribuzione dei buoni pasto debba comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi[1].
Il DM 122/2017 ha ampliato l’utilizzo dei buoni pasto svincolandoli, di fatto, dall’orario lavorativo tant’è che ne è possibile un utilizzo cumulativo fino ad un massimo di otto buoni ma non è possibile farli utilizzare da terzi.
Essi non sono pertanto commercializzabili o convertibili in denaro e possono essere utilizzati esclusivamente: