Spetta al contribuente dimostrare l’irrilevanza ai fini tributari degli importi movimentati nel conto corrente?
Il contribuente può fornire una prova idonea a superare la presunzione?
La prova “liberatoria” per superare la presunzione può essere generica?
Il contribuente deve adottare accorgimenti che investono la quotidianità delle operazioni?
La presunzione di evasione sulla base delle indagini bancarie può essere superata solo se il contribuente offre la prova che le movimentazioni poste a base della rettifica non sono riferibili ad operazioni fiscalmente rilevanti.
In tema di accertamenti bancari la presunzione di evasione può essere superata solo se il contribuente offre la prova contraria, analitica o presuntiva,[1], che le movimentazioni non sono riferibili a operazioni fiscalmente rilevanti.
Tale prova può essere offerta analiticamente, con la dimostrazione che ogni singolo e specifico versamento bancario sia estraneo a fatti imponibili o che sia stato già inserito in dichiarazione, oppure sulla base di presunzioni semplici.
In tale ultima ipotesi spetta al giudice di merito individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.[2]
Il caso di Cassazione: accertamento bancario su professionista per versamento in contanti non giustificato
Il fisco con un avviso di accertamento ai fini Irpef, ha determinato un maggior imponibile ai fini IRPEF sulla base delle risultanze delle indagini bancarie condotte nei confronti di un professionista, dalle quali era emerso anche il versamento in contanti non giustificato di 12.000,00 euro sul conto corrente cointestato con il coniuge.
I giudici tributari di merito hanno accolto il ricorso del professionista.
Il fisco ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, avendo il giudice del gravame erroneamente ritenuto che il contribuente aveva fornito una prova idonea a superare la presunzione posta dalla norma sopracitata e dall’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 633/1972.
La pronuncia di Cassazione
Gli Ermellini, con la pronunci