Il superammortamento nel caso di eliminazione del bene

Cosa accade se il bene acquistato con l’agevolazione del superammortamento fuoriesce dal compendio aziendale prima della fine del periodo di ammortamento? In quali casi si mantiene il diritto all’agevolazione ed in quali si perde?

superammortamento eliminazione beneCome è noto, l’istituto del superammortamento è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016; oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni successivi, consiste nella possibilità, per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, di maggiorare del 40% – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili ai fini delle imposte sui redditi – il costo di acquisizione degli investimenti in “beni materiali strumentali nuovi” effettuati in un certo arco temporale.

Nei fatti, tale maggiorazione si esplicita in una deduzione extracontabile che va fruita in base ai classici coefficienti di ammortamento, ovviamente ridotti alla metà per il primo esercizio per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa.

 

Cosa accade se il bene oggetto di superammortamento viene eliminato dal compendio aziendale?

Anche dopo la eliminazione del bene comprato in regime di superammortamento dal processo produttivo è prevista la possibilità di continuare a fruire della maggiorazione relativa al superammortamento.

Si pone il problema se tale fattispecie valga anche nel caso in cui tale fattispecie dipenda da una decisione dell’imprenditore, e non da “forza maggiore”.

Nella apposita circolare n. 12 del 2016 si fa riferimento a beni che, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il cliente, per una precisa strategia imprenditoriale (noleggiare/locare solo beni nuovi) vengono avviati alla distruzione e non possono più cedere le loro utilità al processo produttivo dell’impresa, analogamente a quanto succede nell’ipotesi di cessione del bene.

In tal caso, infatti, non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione. Ciò che rileva, infatti, è la volontarietà dell’atto di fuoriuscita del bene dall’azienda verificatosi nel periodo di osservazione dettato a fini antielusivi.

Infatti, il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.

Di conseguenza, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell’agevolazione.

 

In caso di cessione volontaria del bene

Diverso, dunque, il caso in cui il soggetto beneficiario dell’agevolazione estrometta volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d’impresa; a seguito dell’eliminazione del bene dal processo produttivo, non si potrà fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super ammortamento.

 

NDR:  in tema di superammortamento vedi anche come si inquadra la sospensione degli ammortamenti con l’agevolazione.

 

A cura Danilo Sciuto

Lunedì 6 giugno 2022