Il compenso professionale per l’asseverazione deve tenere conto della remunerazione degli aggravi finanziari legati all’attualizzazione del credito d’imposta.
L’Agenzia delle entrate ha individuato il regime applicabile all’onorario riaddebitato dal professionista chiamato ad apporre il visto di conformità nel caso in cui venga richiesta dal cliente l’applicazione dello sconto in fattura.
Sconto in fattura per rilascio visto di conformità: disciplina normativa di riferimento
Interventi agevolati
Come di consueto, l’Agenzia delle entrate nell’ambito della risposta ripercorre l’evoluzione normativa e gli ambiti applicativi delle norme richiamate dal contribuente nell’interpello.
L’articolo 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Detta opzione può essere esercitata non solo con riferimento agli interventi ai quali si applica la detrazione riferita al cd. <Superbonus>, ma anche agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del D.P:R. 22/12/1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. 4/06/2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1- septies del D.L. 4/06/2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della L. 27/12/ 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colon