La verifica della tempestività della notifica deve essere compiuta avendo riferimento esclusivo all’attività compiuta dal notificante e quindi alla data di spedizione dell’atto di accertamento?
Poiché la potestà di accertamento deve essere esercitata entro termini di decadenza, la tempestività dell’azione accertatrice non deve essere correlata ad esigenze di tutela del destinatario ossia alla ricezione dell’atto impositivo da parte del contribuente ma solo alla data di spedizione postale di quest’ultimo atto?
Per l’esercizio del potere impositivo, che è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente?
Vi sono ragioni ostative all’’affermazione della piena applicabilità della regola della scissione degli effetti anche agli atti tributari impositivi e di riscossione?
Il termine di costituzione del ricorrente o dell’appellante decorre dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione?
Principio della scissione degli effetti della notifica
Il principio della scissione degli effetti della notifica è stato introdotto[1] nel nostro ordinamento, al fine di tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all’organo notificante.
In altre parole, tale principio ha lo scopo di separare gli effetti della notifica per il soggetto che la effettua, in modo particolare quando ci si serve dell’ufficiale giudiziario e/o del servizio postale, e il soggetto che, invece, riceve l’atto notificato.
La posizione è stata di recente fatta propria dalle Sezioni Unite[2] del giudice di legittimità che, hanno evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.[3]
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cassazione Sez. U. 17-12-2021 n. 40543).[4]
La scissione dei momenti perfezionativi della notifica
È conf