La Corte di Cassazione ha confermato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non è impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.
Un caso di diniego di autotutela in tema di accertamenti IMU
La contribuente proponeva ricorso avverso due atti di diniego di annullamento di altrettanti avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dal comune di Cremona ai fini IMU per gli anni 2012 e 2013 per dei terreni utilizzati ad uso agricolo ma classificati dal comune di Cremona come terreni potenzialmente edificabili.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello, affermando che è inammissibile il ricorso introduttivo della parte contribuente relativo all’impugnazione del diniego di annullamento dell’avviso di accertamento in quanto l’impugnativa finirebbe per far valere eventuali vizi dell’atto impositivo il cui esame deve ritenersi definitivamente precluso per il contribuente in quanto in base all’art.21, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato e nel caso di specie i due avvisi di accertamento sono stati notificati in data 16 e 17 ottobre 2017 mentre la parte contribuente ha presentato istanza di annullamento al comune di Cremona il 29 dicembre 2017 e ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale solo in data 1° marzo 2018.
La parte contribuente propone ricorso in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in materia di formazione degli atti amministrativi per avere la ricorrente correttamente impugnato un atto amministrativo: non gli avvisi di accertamento ma il successivo atto emanato dal comune di Cremona dichiarante la tardività con motivazione nel merito e che avrebbe rimesso in termini la parte.
Il pensiero degli Ermellini sul diniego di autotutela
Il motivo di impugnazione è infondato.
Infatti:
“in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla leg