La dichiarazione integrativa è uno strumento ampiamente utilizzato per la correzione di errori od omissioni da parte dei contribuenti.
Essa, tuttavia, non può servire per modificare in un momento successivo le opzioni volontariamente esercitate, mancando – in tale ipotesi – un vizio della volontà, cioè l’“erroneità” del comportamento adottato.
Regimi fiscali: le opzioni
Come è noto, le opzioni per aderire a determinati regimi fiscali (“speciali” rispetto a quello ordinario) possono essere esercitate dai contribuenti in modo formale (attraverso specifiche comunicazioni o con la dichiarazione fiscale), o anche per comportamento concludente.
L’opzione per il regime fiscale prescelto è sempre soggetta a revoca, con le conseguenti problematiche connesse alla necessità di rispettare gli obblighi fiscali secondo modalità differenti rispetto a quelle originariamente accettate (con i relativi vantaggi / svantaggi comparativi).
La revoca dell’opzione già esercitata è possibile, chiaramente, anche nel caso in cui una modifica normativa sopravvenuta abbia reso tale opzione meno conveniente: in tale ipotesi, tuttavia, è stata esclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle imposte già assolte.
Argomenti trattati:
- L’esercizio delle opzioni
- “Ripensamenti”
- Immodificabilità della scelta
- Rimborso e integrazione della dichiarazione
- Dichiarazione integrativa
- Integrativa e opzioni
- Il caso
- Ricostruzione dell’Agenzia
- Insussistenza dell’errore
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L’esercizio delle opzioni
La rilevanza attribuita al comportamento concludente è finalizzata a favorire una chiara manifestazione di volontà del contribuente, evitando complicazioni e contestazioni controproducenti per la stessa amministrazione finanziaria).
Al riguardo stabilisce il comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. 10.11.1997, n. 442, che:
“l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.
È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
L’opzione va obbligatoriamente comunicata, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 2, nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, secondo il comma 2, la scelta va comunicata con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.
Infine, ai sensi del comma 3 l’opzione rimane valida anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le disposizioni vigenti.
“Ripensamenti”
Le previsioni generali in materia di opzioni, che ne autorizzano la revoca, sono state ritenute dalla Cassazione non applicabili all’ipotesi di “ripensamento” con richiesta di rimborso in relazione ad un regime fiscale sostitutivo correttamente adottato