La dichiarazione IVA integrativa per cambiare la destinazione del credito

Nel caso di domanda di rimborso IVA se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e la data della loro consegna trascorrono più di 15 giorni, il termine di decadenza riferito agli anni in cui è maturato il credito IVA chiesto a rimborso, viene posticipato di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che chiedeva a rimborso un credito Iva maturato nel 2013.

 

Dichiarazione IVA integrativa: il caso all’origine dell’interpello

Nel 2016, l’Agenzia ha richiesto alla società di fornire la documentazione integrativa ma la stessa è stata presentata solo nel 2020.

Considerando che i termini di decadenza del potere di accertamento sono differiti per questo ritardo, la società nell’istanza di interpello chiedeva all’Agenzia se era possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa per modificare la scelta fatta in origine in merito alla destinazione del credito da rimborso a detrazione e/o compensazione.

 

I termini per la presentazione della dichiarazione integrativa IVA

L’Agenzia ha precisato che se il contribuente non risponde alla richiesta dell’Ufficio di presentare i documenti necessari all’erogazione del rimborso, la dichiarazione Iva integrativa va presentata entro i termini dell’accertamento stabiliti dall’art. 57, comma 1 del DPR. 633/1972.

L’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/1998 consente, entro i termini di decadenza dell’accertamento (art. 57 del DPR. 633/1972), di inviare una dichiarazione integrativa al fine di rettificare o integrare una dichiarazione Iva precedente.

Se la dichiarazione IVA viene trasmessa in modo corretto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione deve essere notificato, pena la nullità, il relativo avviso di accertamento.

Nel caso di domanda di rimborso relativa all’IVA, l’art. 57 comma 3 del DPR 633/72 prevede che, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e la data della loro consegna trascorrono più di 15 giorni, il termine di decadenza riferito agli anni in cui è maturato il credito IVA chiesto a rimborso, viene posticipato di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Basandosi sulla risposta a interpello analizzata in questo contesto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è necessario fare riferimento ai termini ordinari dell’accertamento, disciplinati dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72, quando si deve presentare una dichiarazione IVA integrativa.

La fattispecie secondo cui il termine di decadenza riferito agli anni in cui si è maturato il credito IVA chiesto a rimborso, venga posticipato serve come strumento di controllo in quanto il soggetto potrebbe ritardare la presentazione dei documenti chiesti dall’Ufficio al fine di far decorrere a suo vantaggio i tempi di accertamento.

Infine, se al contribuente, venisse negato il rimborso IVA con un provvedimento di diniego, mancando i presupposti di cui all’art. 30 del DPR 633/72, con contestuale riconoscimento della spettanza del credito, l’Ufficio concede la possibilità di detrarre il credito in occasione della liquidazione periodica o dichiarazione annuale.

 

Fonte: Agenzia Entrate, Risposta a interpello n. 328 del 09.06.2022.

 

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A cura di Alberto De Stefani

Giovedì 16 giugno 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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