Credito d'imposta per le società benefit: domande in scadenza il 15 giugno 2022

Mercoledì 15 giugno scade il termine per richiedere il credito d’imposta destinato alle società benefit. Il credito di imposta può essere richiesto per le spese sostenute dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 inerenti alla costituzione ovvero alla trasformazione in società benefit.

credito imposta società benefit domandeIl Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancio), in favore delle società benefit.

Le domande si possono presentare in via telematica a far data dal 19 maggio 2022 e fino al termine ultimo del 15 giugno 2022 (l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse).

Nota: le Società Benefit sono aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Possono acquisire lo status di società benefit: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative.

 

Credito d’imposta per le società benefit: la gestione delle domande

Con il presente contributo si analizzano i punti principali della normativa puntando il mouse sulla gestione pratica delle domande di accesso al credito d’imposta attraverso l’approfondimento dei seguenti punti:

 

1) Soggetti che possono presentare le domande

Le domande possono essere presentate dalle imprese di qualunque dimensione in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere imprese regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese e che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
     
  2. essere imprese che hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit nel periodo dal 19 luglio 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021;
     
  3. imprese che svolgono attività e che hanno una sede principale o secondaria in Italia;
     
  4. imprese che non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2) Quali sono le spese ammesse al credito d’imposta

Il credito di imposta può essere richiesto per le spese sostenute dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 inerenti alla costituzione ovvero alla trasformazione in società benefit (rientrano le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese; le spese inerenti l’assistenza professionale per la costituzione o trasformazione in società benefit mentre rimangono escluse le spese relative a imposte e tasse, fatto salvo l’IVA se per il beneficiario rappresenta un costo effettivo non detraibile).

Nota: la data di emissione della fattura di acquisto deve essere compresa nel periodo 19 luglio 2020-31 dicembre 2021 mentre il pagamento può essere effettuato entro la data di presentazione della domanda.

 

3) Ammontare del credito d’imposta spettante

Il credito di imposta spettante è pari al 50% delle spese ammissibili, entro un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario.

Nota: nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni richieste sia superiore all’ammontare delle risorse stanziate pari a 7 milioni di euro si procederà al ricalcolo del credito spettante.

L’agevolazione è concessa in regime “de minimis” nel rispetto del massimale di 200.000 euro previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 fatte salve le seguenti casistiche: settore del trasporto di merci su strada per conto terzi vige limite di 100.000 euro – limite di 25.000 euro per il settore agricolo; – limite di 30.000 euro per il settore della pesca e dell’acquacoltura (nel calcolo del limite occorre fare riferimento al concetto di’“impresa unica”).

 

4) Come presentare la domanda per il credito d’imposta

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica dalle ore 12 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12 del 15 giugno 2022 utilizzando l’apposita procedura informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il legale rappresentante dell’impresa, come risultante dal registro delle imprese, può presentare la domanda tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero conferire ad altro soggetto la delega per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza (nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non sono aggiornate, occorre effettuare le necessarie variazioni).

Nota: ai fini della compilazione della domanda, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente deve dichiarare:

  1. i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis applicabile, come esplicitato all’articolo 4, commi 4 e 5;
     
  2. i termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
     
  3. se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175;
     
  4. l’importo dell’agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;
     
  5. i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili.
Alla domanda di accesso al credito d’imposta vanno allegati i seguenti documenti:
  • documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit;
     
  • titoli di spesa esclusivamente in formato elettronico;
     
  • copia dell’estratto conto per la dimostrazione dei pagamenti effettuati e, se del caso, la documentazione antimafia.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda e per completare la compilazione dell’istanza necessita avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo registrato presso il Registro delle imprese (alla domanda deve essere apposta marca da bollo di 16,00 euro annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli).

Nota: l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

 

Fonte: MISE Decreto direttoriale 4 maggio 2022.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 9 giugno 2022